Statuto del CPF

Art. 1) Costituzione

E’ costituita l’Associazione denominata Centro Psicoanalitico di Firenze, sezione locale, amministrativamente autonoma, della Società Psicoanalitica Italiana S.P.I., della quale accetta Statuto, Regolamento e Codice Deontologico.

Art. 2) Sede

Il Centro ha sede legale in Firenze

Art. 3) Scopo

Il Centro non ha fini di lucro. Il Centro promuove e realizza gli scopi societari della S.P.I. Mantenendo specificità locale e culturale. Il Centro ha come fini la ricerca, l’aggiornamento, la diffusione, la tutela della psicoanalisi nei suoi aspetti teorici e clinici e la tutela della professionalità dei propri Soci.

Il Centro favorisce scambi culturali e scientifici con altre discipline rappresentate sia da Istituzioni che da singoli studiosi, nell’ambito delle proprie finalità.

Esso può compiere tutte le operazioni consentite dalla legge per il raggiungimento dei propri scopi e, nell’ambito di questi, può offrire servizi ad Enti pubblici e privati o a singole persone.

Art. 4) Soci

Sono Soci del Centro, oltre i Soci Fondatori, tutti gli psicoanalisti appartenenti alla S.P.I. che abbiano fatto domanda di ammissione al Presidente del Centro.

Per i Soci della S.P.I. è obbligatoria l’iscrizione a un Centro, che avviene dietro domanda dell’interessato al Centro prescelto.

I Soci hanno diritto al controllo dell’andamento dell’Associazione e hanno la possibilità di prendere visione della documentazione gestionale e assembleare dell’Associazione.

La qualità di Socio del Centro comporta l’accettazione del presente Statuto, del Regolamento e il pagamento delle quote associative. Ogni Socio del Centro ha diritto a partecipare alle operazioni di voto, con il proprio voto.

Art. 5) Soci Onorari

L’Assemblea può conferire la qualifica di Socio Onorario ad eminenti studiosi che abbiano acquisito particolari meriti scientifici e culturali nei confronti della psicoanalisi. Il Socio Onorario non è tenuto al pagamento della quota. Il Socio Onorario non ha diritto di voto, salvo che si tratti di un socio della S.P.I.

Art. 6) Ospiti

Possono fare temporaneamente parte del Centro, come membri ospiti, psicoanalisti dell’I.P.A. o di altri Centri della S.P.I. che ne facciano richiesta al Presidente del Centro e siano autorizzati dal Comitato Esecutivo del Centro.

I candidati dell’Istituto Nazionale di Training (I.N.T.) della S.P.I. possono partecipare come ospiti, previo parere favorevole del Comitato Esecutivo del Centro e della sezione locale dell’I.N.T. da essi frequentata.

Nell’ambito di specifiche iniziative culturali e scientifiche possono essere ammessi ospiti non psicoanalisti.

Art. 7) Quote

I Soci del Centro, all’atto dell’ammissione, sono tenuti al pagamento di una quota di iscrizione e al regolare pagamento della quota annuale. Le modalità e l’ammontare di tali versamenti vengono stabiliti dall’Assemblea Ordinaria del Centro.

Art. 8) Perdita della qualità di socio

Il Socio perde tale qualità per decadenza dalla S.P.I., per morosità, per gravi motivi, per dimissioni. Queste ultime saranno effettive dopo la prima Assemblea ordinaria del Centro. L’esclusione del Socio per gravi motivi viene proposta dal Comitato Esecutivo del Centro e dev’essere approvata dall’Assemblea Ordinaria del Centro. Ogni controversia che dovesse insorgere tra i Soci, oppure tra uno o più Soci e gli organismi del Centro, sarà devoluta al Comitato Esecutivo Nazionale della S.P.I.

Art. 9) Organi del Centro

Essi sono:

• l’Assemblea dei Soci

• il Comitato Esecutivo

• il Presidente

Art.10 ) L’Assemblea dei Soci

Per la gestione della propria attività il Centro è governato dall’Assemblea dei Soci che è l’organo deliberante del Centro. Ogni Socio ha diritto di voto, purchè sia in regola con la quota sociale.

Le Assemblee sono ordinarie e straordinarie. L’Assemblea ordinaria si riunisce almeno una volta l’anno per

l’approvazione del programma scientifico e del bilancio. E’ convocata con preavviso di quindici giorni dal Presidente, con indicazione dell’ordine del giorno e dell’eventuale seconda convocazione, L’Assemblea straordinaria si riunisce ogni volta che il Comitato Esecutivo o il Presidente del Centro lo ritengano opportuno o 1/3 dei soci lo richieda, ed è convocata con le stesse modalità di quella ordinaria. Le Assemblee sono presiedute dal Presidente del Centro o, in mancanza di questi, dal Segretario Scientifico. In mancanza di entrambi, l’Assemblea nomina tra i presenti il proprio Presidente.

Spetta al Presidente constatare la regolarità delle deleghe e, in genere, il diritto d’intervenire all’Assemblea. Le votazioni avvengono per alzata di mano, ad eccezione di quelle riguardanti la nomina del Comitato Esecutivo e ogni votazione concernente persone fisiche, che dovranno essere a scrutinio segreto. Per queste ultime, il Presidente nomina un segretario e due scrutatori. Delle riunioni dell’Assemblea verrà redatto il relativo verbale su apposito libro, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario e, in caso di votazioni a scrutinio segreto, dagli scrutatori. Perché un’elezione sia valida è richiesto un quorum minimo costituito dal dieci per cento degli aventi diritto al voto.

Le delibere dell’Assemblea per la modificazione dello Statuto e del Regolamento, per l’esclusione di un Socio, per il cambiamento di sede, richiedono la maggioranza dei due terzi dei votanti. Le altre delibere sono prese a maggioranza semplice. I Soci hanno la facoltà di farsi rappresentare da altri Soci con delega scritta e ogni Socio può essere portatore di una sola delega.

Art. 11) Comitato Esecutivo

L’Associazione è amministrata dal Comitato Esecutivo. I componenti del Comitato Esecutivo sono eletti, tra i Soci del Centro, nell’Assemblea ordinaria, con voto segreto e a maggioranza. In caso di parità dei voti, si procederà al ballottaggio con nuova votazione.

Il Comitato Esecutivo dura in carica 4 anni e i suoi membri non possono essere rieletti per la stessa carica consecutivamente. In caso di dimissioni o decesso di un componente, il Comitato Esecutivo convoca l’Assemblea ordinaria dei Soci del Centro, che, con nuove elezioni, provvede a nominare un nuovo membro, che rimane in carica fino alla fine del mandato del Comitato Esecutivo. Qualora il Comitato Esecutivo sia dimissionario, esso resta in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando l’Assemblea, appositamente convocata, non avrà eletto il nuovo Comitato.

Per tutta la durata del mandato non è possibile cumulare cariche elettive sia locali che nazionali.

È prevista una data unica di scadenza elettorale per tutte le cariche. Nonché per le cariche in sostituzione straordinaria.

Le deliberazioni del Comitato Esecutivo sono prese a maggioranza relativa: in caso di parità, prevale il voto del Presidente.

Art. 12) Composizione del Comitato Esecutivo

Il Comitato Esecutivo è composto da :

– Presidente

– Segretario Scientifico

– Segretario Amministrativo

– Tesoriere

– Consigliere

– Rappresentante Intercentri.

 

Il Comitato Esecutivo può essere ulteriormente integrato da uno o più membri responsabili di funzioni specifiche, eletti dall’Assemblea Ordinaria.

 

Il Presidente è il rappresentante legale del Centro e mantiene i rapporti con la S.P.I. Convoca e presiede le assemblee del Centro, firma gli atti ufficiali e i verbali delle riunioni redatti dal Segretario Amministrativo.

 

Il Segretario Scientifico è il responsabile della realizzazione del programma scientifico e culturale approvato dall’Assemblea e rappresenta il Centro in seno alla Commissione Scientifica della S.P.I.

 

Il Segretario Amministrativo cura l’elenco ufficiale dei Soci, redige e controfirma i verbali e ne cura la conservazione, custodisce l’archivio del Centro, cura lo scambio d’informazioni tra Soci e il Comitato Esecutivo, redige le comunicazioni per il Notiziario della S.P.I., dà esecuzione ai deliberata dell’Assemblea.

 

Il Tesoriere tiene la contabilità del Centro e redige il bilancio consuntivo e preventivo da presentare ogni anno all’Assemblea per l’approvazione. Provvede alla riscossione delle quote sociali e segnala al Presidente le eventuali morosità per le opportune decisioni.

 

Il Consigliere svolge funzioni e incarichi specifici individuati dall’Esecutivo del Centro.

 

Il Rappresentante Intercentri svolge la funzione di collegamento tra i Soci del Centro, il Comitato Esecutivo del Centro, l’Esecutivo Nazionale della S.P.I. e gli altri Centri. Partecipa alle riunioni dell’Esecutivo del Centro quale membro ex officio senza diritto di voto.

Art. 13) Fondo e patrimonio

Il fondo del Centro è costituito dalle quote dei Soci, nonché dai beni con esse acquistati, dai contributi dell’I.N.T. per i candidati, dalle attività scientifiche e culturali del Centro, dai contributi eventualmente offerti dai Soci e da Enti pubblici o privati.

Il patrimonio è formato dai mobili d’arredo, dai libri, dalle attrezzature, nonché in genere dai beni mobili ed immobili di cui è dotato il Centro.

Art. 14) Scioglimento

L’eventuale proposta di scioglimento del Centro dovrà essere deliberata a maggioranza dei 2/3 dei Soci e andrà inoltrata all’Esecutivo Nazionale della S.P.I. quale organo responsabile. L’Assemblea provvederà alla nomina di uno o più liquidatori per le pratiche relative alla devoluzione del patrimonio.

 

Per quanto non previsto nel presente Statuto vale quanto stabilito dallo Statuto e Regolamento della S.P.I. e dalle leggi vigenti.